Equo canone e patti in deroga: art. 11 della Legge 359/1992 spiegato
1. Esclusione dall’equo canone
Fino alla revisione della normativa sulle locazioni immobiliari urbane, le disposizioni relative all’equo canone (Legge 27 luglio 1978, n. 392) non si applicano ai contratti di locazione stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Questo vale per immobili la cui dichiarazione di ultimazione lavori non sia stata presentata prima della data del decreto, a condizione che sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e presentata la domanda di accatastamento.
2. Patti in deroga con assistenza delle organizzazioni
Nei contratti di locazione di immobili, esclusi quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, le parti possono stabilire patti in deroga alla Legge n. 392/1978, purché assistite dalle principali organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Questa deroga è valida solo se il locatore rinuncia a disdire il contratto alla prima scadenza, salvo eccezioni previste dagli articoli 29 e 59 della stessa legge. Restano valide le disposizioni degli articoli 24 e 30 della Legge n. 392/1978.
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3. Proroga automatica in caso di mancato accordo sull’ equo canone
Se alla prima scadenza successiva all’entrata in vigore del decreto, le parti non raggiungono un accordo sulla determinazione del canone, il contratto si proroga automaticamente per due anni.
4. Sentenza della Corte Costituzionale
Decisioni della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1996, n. 309, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui rendeva obbligatoria l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga.
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