Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 – Supplemento Ordinario

n. 203/L

Capo I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

Art. 1.

(Ambito di applicazione).

  1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati

“contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno

1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti

esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora

non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente

legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa

vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai

contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare

esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della

legge 27 luglio 1978, n. 392.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi

contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

Art. 2.

(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

  1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,

decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui

il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui

all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al

medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di

attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del

contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra

parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a

mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della

raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto

si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della

comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle

medesime condizioni.

  1. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi

dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

  1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di

locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a

quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal

comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito

in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla

definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in

forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni

dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono

depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale

interessata.

  1. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono

deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli

immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di

abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che

adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della

determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse

sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive

modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite

massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille,

limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti

di locazione da almeno due anni.

  1. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore

ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove

le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due

anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile

agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle

condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di

proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a

nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria

intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della

scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle

medesime condizioni.

  1. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge

che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Disdetta del contratto da parte del locatore).

  1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla

prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il

locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone

comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale,

artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il

secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità

pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda

destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed

offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello

stesso comune;

d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba

essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del

conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione,

ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove

costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda

eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni

tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il

conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri

immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal

caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui

agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  1. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1,

lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o

dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di

validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a

seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le

modalità di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i

lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore

deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al

comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

  1. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo

esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a

corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a

trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

  1. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, e successive modificazioni.

  1. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la

disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha

riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del

presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle

medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al

comma 3.

  1. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal

contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

Capo II

CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE

LOCALE

Art. 4.

(Convenzione nazionale).

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il

Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei

conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a

decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito

denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei

canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad

altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.

In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal

Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al

comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle

predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono

la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro

rispetto costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.

  1. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei

lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del

Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni

dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di

applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del

comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente

articolo.

  1. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro

dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le

condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, nel

caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà

edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3

dell’articolo 2.

  1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da

adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in

sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive

modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di

locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione

dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai

sensi del presente comma.

Art. 5.

(Contratti di locazione di natura transitoria).

  1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la

stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti

dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

  1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di

locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contrattitipo

definiti dagli accordi di cui al comma 3.

  1. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente

d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla

base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla

locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano,

oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio

e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel

settore.

Capo III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO

ABITATIVO

Art. 6.

(Rilascio degli immobili).

  1. Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le

esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita

locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

  1. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda

provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di

sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di

un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente

legge.

  1. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il

rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta

giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore

competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia

nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo

dell’articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al

tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. Il

decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come

autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.

  1. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di

entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con

istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di

procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di

sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo

dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono

proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui

all’articolo 618 del codice di procedura civile.

  1. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino

a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o

più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di

disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di

edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario

di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione,

sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo

differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o

uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi,

sia portatore di handicap o malato terminale.

  1. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo

e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato

decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,

come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono

tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari

all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano

automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della

variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo

cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale

maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi

dell’articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli

oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive

modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque

concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo

quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

  1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decretolegge

n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché

quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge

n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai

destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre

mesi.

Art. 7.

(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile).

  1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile

locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è

stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile

medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della

predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile

devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi

dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini

dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il

reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di

versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.

Capo IV

MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali).

  1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il

reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del

comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri

indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni

fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi

dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è

ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini

della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di

registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

  1. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione

dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della

denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

  1. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti

a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al

comma 2 dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 1.

  1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del

Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia,

provvede, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui al

comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del decreto-legge

29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.

  1. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze

dell’attività dell’Osservatorio della condizione abitativa di cui all’articolo 12. Qualora le

determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari

dell’agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile

prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima

della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

  1. Al comma 1 dell’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se

non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del

procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le

imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento

avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è

riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

  1. Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l’anno

1999, di lire 157,5 miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di lire

337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a

decorrere dall’anno 2004.

  1. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l’anno 2000 e

di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

Art. 9.

(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).

  1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera

determinazione dei canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti

dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti

dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG.

Art. 10.

(Ulteriori agevolazioni fiscali).

  1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è

istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti

dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato,

di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei

conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di

abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione

dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla

dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai

sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

  1. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma

3 dell’articolo 11.

Art. 11.

(Fondo nazionale).

  1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno

all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge

finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni.

  1. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria

responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

  1. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai

conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di

contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli

immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo

consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la

costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in

convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel

settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per

periodi determinati.

  1. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i

requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i

criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare

e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

  1. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su

proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni

e province autonome ai sensi del comma 6.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al

finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi

bilanci.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra

i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del

comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a

concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

  1. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3,

individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne,

nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

  1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al

comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni

1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle

annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di

previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla

deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione

autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

  1. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al

comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003

delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale

esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,

intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno

medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  1. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio

1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo

di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

(Osservatorio della condizione abitativa).

  1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la

raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro

dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni

dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con

propri provvedimenti.

Art. 13.

(Patti contrari alla legge).

  1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione

superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

  1. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di

sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme

corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

  1. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla

presente legge.

  1. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire

al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le

medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in

sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, ove in

contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché

qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore

un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

  1. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di

sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme

indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione

proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a

quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione

è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di

locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio

che accerta l’esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che

non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero quello definito

ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio

per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione

delle somme eventualmente eccedenti.

  1. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono

effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).

  1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione

il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

  1. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e

nell’articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in

composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

  1. Sono abrogati l’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 1989, n. 61.

  1. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni

abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

  1. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in

materia di locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

  1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1 a 5 dell’articolo 8, valutato in lire 4

miliardi per l’anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede

mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente

“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente

utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l’anno

2000, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107

miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei

ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al Ministero

di grazia e giustizia.

  1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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