Deontologia Mediatore

FIMAA  – FEDERAZIONEITALIANA  MEDIATORIAGENTI  D’AFFARI 

CODICE DEONTOLOGICO

•     CAPITOLOI:PRINCIPIGENERALIEFINALITA’

Art.1Codicedeontologico:princìpigenerali

a)   I princìpi ispiratori del  presente Codice  Deontologico sono  correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti;

b)   Le  regole  di  comportamento contenute nel  presente Codice  sono  vincolanti per  il Mediatore Associato  alla   Fimaa   Italia;   l’assoggettamento  del   Mediatore  Associato  al  presente  Codice avviene per effetto  dell’iscrizione alle singole associazioni provinciali.

Art.2Codicedeontologico:finalità

Il Codice  deontologico di FIMAA  Italia  definisce delle  regole  e fornisce  dei  suggerimenti comportamentali al  fine  di  improntare l’attività professionale del  Mediatore Associato secondo i princìpi  di   correttezza,  rispetto,  professionalità  e  trasparenza  a  tutela   del   Consumatore, dei Mediatori Associati e più in generale della  Categoria.

•     CAPITOLOII:NORMEDICOMPORTAMENTO

Art.3Normegeneralidicomportamento

Il Mediatore Associato deve:

1.    agire  con  la  diligenza e la  cura  del  buon  padre di  famiglia, secondo i princìpi morali  di lealtà   e  di  fedeltà nei  confronti   sia  dell’Associazione  che  della   Federazione Nazionale, rispettando le regole  ed i canoni di correttezza e di professionalità;

2.    agire  sempre nel rispetto delle  leggi in generale ed  in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente  che ne faccia  richiesta di essere regolarmente iscritto  al Ruolo  Mediatori e di aver  depositato i propri  formulari presso la CCIAA;

3.    richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale ed  esigere che  questo  venga osservato anche da parte  di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo  coadiuvano  nello   svolgimento  dell’attività,  attenendosi  anche   a  quanto   previsto dalla normativa vigente sulla  Tutela  dei Dati Personali (Privacy);

4.    essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la  propria prestazione professionale possa  essere qualificata e competente;

5.    agire  sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell’interesse delle  parti  ed evitando di creare  pregiudizio alla dignità della  professione;

6.    astenersi dall’adottare forme  di pubblicità scorretta e menzognera, ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti  necessari al Cliente  per  valutare correttamente un prodotto, un’attività o un servizio.

Art.4Normedicomportamento:rapportifraMediatori(Impresa/Impresa)

a)   E’ fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;

b)   E’  fatto   divieto  di  operare  direttamente  con  persone  vincolate  da   rapporto societario, di dipendenza o di  collaborazione ad  altri  Colleghi, se  tale  collaborazione operativa non  è stata preventivamente pattuita con i titolari  delle  rispettive Imprese;

c)   E’  dovere del  Mediatore qualificarsi  sempre  come  tale,  oltre  che  con  i  Clienti,   anche  con  i

Colleghi in caso di trattative in cui siano interessati più Mediatori;

d)   E’  vietata l’utilizzazione di  mezzi che  possano creare  equivoci e  confusione coi  Colleghi sul mercato  ;

e)   In caso  di  affare  concluso per  intervento di  più  Mediatori la  suddivisione della  provvigione deve essere preventivamente pattuita fra le parti,  possibilmente in forma  scritta;  in mancanza di accordi  le provvigioni verranno suddivise secondo quanto  stabilito dal Codice  Civile e dagli Usi e Consuetudini locali;

f) Nel caso di pluralità di Mediatori, con incarico  in esclusiva conferito  ad uno di essi,  la titolarità

dello  stesso  resta  al Mediatore che ne è intestatario;

g)   Nello  svolgimento della  propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti  di concorrenza sleale;

h)   In particolare il Mediatore Associato deve astenersi dall’utilizzare il marchio  FIMAA  (ed ogni altro segno  distintivo che determini l’appartenenza del Soggetto alla   FIMAA)  per promuovere forme di concorrenza sleale nei confronti  di Colleghi ;

i) Il Mediatore Associato è tenuto  a denunciare agli  Organi  competenti delle  singole associazioni provinciali ed  a quelli  della  CCIAA  ogni  forma  di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del  marchio  e/o della  modulistica FIMAA  Italia  – e quant’altro possa  arrecare danno  all’immagine della  professione e/o della  Federazione – di cui fosse  testimone.

Art.5Normedicomportamento:rapportifraMediatoreeCliente(Impresa/Consumatore)

a)   Il Mediatore Associato deve sempre agire  nel  rispetto di quanto  stabilito dal  presente Codice Deontologico,  dalle    vigenti  leggi  in   materia,     e   dei   principi  sottesi    al   contenuto della modulistica Fimaa.

b)   Il Mediatore Associato deve dare  una  corretta  ed  imparziale valutazione del  bene  mediato e – se richiesto – deve essere disponibile a prestare al Cliente  servizio di assistenza fino all’effettiva conclusione del  contratto  (es.:  nel  settore  immobiliare fino  al  rogito  oppure alla  registrazione del contratto  di locazione);

c)   Il  Mediatore  Associato  deve  astenersi  dall’accettare  incarichi   che  non  possa   svolgere  con adeguata  competenza  (es.:   se  non  è  a  conoscenza  delle   leggi  / norme   / regolamenti  o semplicemente dei  parametri di valutazione per  alcune  tipologie particolari di prodotti, come attività commerciali, terreni,  ecc.) a meno  che non dichiari di avvalersi della  collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore;

d)   Per  ogni   incarico   acquisito,  preferibilmente  in  forma   scritta,   il  Mediatore Associato deve reperire ogni  documento ed  altro  elemento necessario e/o  utile  al  corretto  svolgimento della propria attività mediatoria;

e)   Il Mediatore Associato deve informare il Cliente  relativamente alle eventuali obiettive difficoltà

che possano  sorgere in merito  all’affare oggetto della  mediazione;

f) Dopo  aver   stabilito le  condizioni essenziali  di  una  proposta di  acquisto o  di  locazione, il Mediatore  Associato  è  tenuto:   1)  in  caso   di   ricevimento  di   una   proposta  perfettamente conforme all’incarico a non raccogliere altre proposte fino all’esito della  predetta proposta; 2) in caso  di  proposta  inferiore a  quanto   previsto  dall’incarico, ad  informare il  proponente  che, qualora venissero raccolte   altre  proposte migliorative, è  dovere del  Mediatore sottoporre le stesse al  venditore / locatore; in ogni  caso  il Mediatore Associato si obbliga a tenere  le  parti sempre al corrente  dell’andamento delle  trattative;

g)   Il  Mediatore Associato  non  deve mai  confondere il  proprio  compenso  (provvigione)  con  il denaro ricevuto per  conto  terzi  (caparra), ossia  non  deve mai  incassare somme  diverse dalle proprie spettanze;

h)   In caso  di  vendita diretta   da  parte  di  un  Mediatore Associato di  un  bene  proprio lo  stesso

Mediatore Associato dovrà dichiarare di essere in quel  caso venditore e non intermediario.

Art. 6 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori

Oltre a rispettare quanto  previsto all’Art. 3, punto  a) 3. del presente Codice,  il Mediatore Associato deve  garantire ai  Clienti   ed  alla  FIMAA   Italia  di  avere  informato i  Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del presente Codice di   Autodisciplina,  assumendosi  la   responsabilità  delle   eventuali  violazioni  al   Codice   stesso effettuate  da   detti   Dipendenti e/o   Collaboratori durante  lo   svolgimento  della   loro   attività mediatoria.

•     CAPITOLOIII:APPLICAZIONE

Art.7Organidicontrollo.

Ciascuna associazione provinciale potrà  istituire propri  organi   di controllo con riferimento all’osservanza di quanto  disposto nel  presente Codice  Deontologico e stabilire le sanzioni da  comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra  estese disposizioni.

In ogni  caso  la  violazione del  Codice  Deontologico comporta sempre e comunque la  lesione del diritto  d’onore della  federazione, a prescindere dalla  prova del concreto  pregiudizio;

per  quanto  concerne  le  sanzioni le  stesse potranno assumere la  seguente veste: 1) deplorazione scritta  (diffida o ammonizione con invito  formale ad  uniformarsi a quanto  deliberato dall’Organo di  controllo);   2)  sospensione  dalla   Federazione  (da  uno  a  sei  mesi)   e  conseguente diffida  ad utilizzare – nel  periodo di  sanzione – marchio, modulistica ed  altri  segni  distintivi della  FIMAA Italia;  3) espulsione dalla  Federazione con  conseguente diffida ad  interrompere immediatamente l’utilizzo del marchio, della  modulistica e di altri segni  distintivi della  FIMAA

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